AGEVOLAZIONI UNDER 36 – COME CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DELLA TASSA IPOTECARIA GIA’ PAGATI

AGEVOLAZIONI UNDER 36 – COME CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DELLA TASSA IPOTECARIA GIA’ PAGATI

Con il decreto legge 25 marzo 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è stata introdotta la c.d. “Agevolazione per l’acquisto prima casa per under 36”.

In sostanza, l’articolo 64 del citato Decreto prevede un’agevolazione in favore degli acquirenti di una “prima casa” (per le cui definizione e disciplina si rimanda alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), che non abbiano compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui viene stipulato l’atto di trasferimento dell’immobile ed abbiano un ISEE non superiore ad Euro 40.000,00 annui. Agevolazione, questa, che consiste nell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (nonché, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito di imposta di ammontare pari al tributo corrisposto per l’acquisto medesimo) e che si applica per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.

La citata normativa, però, nulla aveva previsto in tema di imposta di bollo e tassa ipotecaria, dal cui pagamento, invece, l’articolo 10, comma 3, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede l’esenzione in relazione agli atti indicati all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate (per gli atti non soggetti ad IVA), quindi, basandosi meramente sulla lettera della legge, hanno sostenuto che, per i c.d. acquisti under 36, fossero dovute sia l’imposta di bollo – nella misura ordinaria di Euro 230,00 – sia la tassa ipotecaria – di Euro 90,00 – e, ove dette somme non fossero state versate dal notaio rogante in sede di registrazione dell’atto, hanno effettuato recuperi delle stesse.

L’Agenzia delle Entrate, però, con la recente circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, prendendo posizione al riguardo, ha chiarito che, anche per gli acquisti under 36 non soggetti ad IVA operi, comunque, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e della tassa ipotecaria prevista dal citato articolo 10, comma 3, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Dal che, dunque, deriva, per il contribuente – e, quindi, per la parte dell’atto – la possibilità di recuperare i detti tributi già versati, in quanto, appunto, non dovuti, presentando (via mail, pec, servizi telematici ovvero direttamente allo sportello) apposita istanza, presso l’ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate dove l’atto è stato registrato, entro tre anni dalla registrazione dell’atto medesimo.

Proponiamo, pertanto, un modello di istanza di rimborso, che può essere utilizzata da chiunque abbia acquistato – con un atto non soggetto ad IVA – un immobile con la c.d. “Agevolazione per l’acquisto prima casa per under 36” ed abbia versato indebitamente le somme per il pagamento dell’imposta di bollo e della tassa ipotecaria.

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