Gli atti dispositivi dei beni facenti parte della comunione da parte del singolo comunista

Il comunista di una comunione (ereditaria o ordinaria che sia) ha, stante quanto disposto dall’articolo 1103 c.c., la libera disponibilità della c.d. “quotona”, cioè della quota indivisa sull’intera massa comune, e non, anche, sulla c.d. “quotina”, intesa come quota indivisa sul singolo bene facente parte della più ampia massa comune.

Il comproprietario di una pluralità di beni, infatti, non ha il diritto di disporre liberamente della propria quota sul singolo bene della più ampia massa comune fino a quando – e sempre che – quel bene non gli venga assegnato in titolarità esclusiva in sede di divisione.

L’atto di disposizione della c.d. quotina, quindi, avrebbe sempre una efficacia obbligatoria immediata e traslativa differita, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito divisionale.

Al riguardo, però, è opportuno distinguere tra due tipologie principali di atti dispositivi della c.d. quotina, ossia la vendita e la donazione della stessa.

La vendita della c.d. quotina – intesa, appunto, come vendita della quota indivisa, spettante ad un soggetto, sul singolo bene facente parte della più ampia massa comune – viene, infatti, considerata valida dall’opinione costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto essa si atteggerebbe a vendita di bene altrui ed avrebbe, pertanto, effetti negoziali immediati, ed effetti traslativi differiti al momento della divisione. Si tratterebbe, in altri termini, non di una vendita con effetti traslativi immediati, ma di una vendita obbligatoria (in applicazione della disciplina della vendita di cosa altrui o parzialmente altrui), in quanto sottoposta alla condizione sospensiva della avvenuta assegnazione di detto bene al venditore in sede di divisione (c.d. vendita dell’esito divisionale).

Con riferimento, invece, alla donazione della c.d. quotina, essa, ove intesa come donazione ad effetti reali, sarebbe nulla in quanto donazione di un bene altrui (ma donato esplicitamente come proprio), e, pertanto, violerebbe il divieto, ex articolo 771 c.c., di donare beni futuri (sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo).

L’opinione ormai consolidata, sia in dottrina che in giurisprudenza, ammette tale tipo di donazione, a condizione che essa venga fatta come donazione ad effetti meramente obbligatori e, dunque, con la consapevolezza, di entrambe le parti, della efficacia non immediatamente traslativa della stessa. In tal caso, dunque, gli effetti traslativi della donazione sarebbero differiti e sospensivamente condizionati all’esito divisionale.

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