I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

L’adempimento costituisce il modo normale di estinzione dell’obbligazione e consiste nell’esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore.

Conseguenza naturale dell’adempimento è l’estinzione dell’obbligazione e, cioè, l’estinzione contemporanea del debito del debitore e del diritto di credito del creditore. Poiché, con l’adempimento, il creditore riceve esattamente la prestazione che formava oggetto del rapporto obbligatorio, si parla, al riguardo, di modo di estinzione dell’obbligazione di tipo satisfattorio.

Oltre all’adempimento, esistono altri modi di estinzione dell’obbligazione di tipo satisfattorio, mediante i quali il creditore, pur non ricevendo esattamente la prestazione che formava oggetto del rapporto obbligatorio, viene comunque soddisfatto. Tali sono la compensazione, la confusione e la prestazione in luogo d’adempimento (c.d. datio in salutum).

Si parla di compensazione quando due soggetti sono reciprocamente obbligati l’uno verso l’altro. In tal caso, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme stabilite dal legislatore (artt. 1241 e s.s. c.c.).

La compensazione può essere di tre tipi: legale, giudiziale e volontaria.

La compensazione legale, ai sensi del primo comma dell’articolo 1243 c.c., si verifica quando i due debiti sono, entrambi, omogenei (avendo ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello steso genere), liquidi (ossia determinati nel relativo importo) ed esigibili (in quanto non sottoposti a termini e/o condizioni).

Se, invece, il debito opposto in compensazione, pur essendo omogeneo ed esigibile, non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente. Si parla, dunque, in tal caso, di compensazione giudiziale (art. 1243, c. 2, c.c.).

La compensazione volontaria, invece, è quella che viene stabilita con accordo delle parti in assenza dei presupposti di legge (art. 1252 c.c.).

Altro modo di estinzione dell’obbligazione di natura satisfattoria è la confusione, che si verifica quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona. In tal caso, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati (art. 1253 c.c.).

Altro modo di estinzione diverso dall’adempimento di natura satisfattoria è la prestazione in luogo di adempimento (art. 1197 c.c.), che si verifica quando il creditore può accettare, in luogo dell’adempimento, una prestazione diversa rispetto a quella che, originariamente, era dovuta. In tal caso, l’obbligazione si estingue quando viene eseguita la diversa prestazione.

Nei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento di natura non satisfattoria, invece, pur verificandosi la liberazione del debitore, il creditore non riceve la relativa contro-prestazione. Sono modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento di natura non satisfattoria la novazione, la remissione del debito e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La novazione è il contratto con cui le parti sostituiscono all’obbligazione originaria, che si estingue, una nuova obbligazione con un oggetto diverso o con un titolo diverso. La volontà di estinguere l’obbligazione originaria, sostituendola con una nuova obbligazione (c.d animus novandi) deve risultare in modo non equivoco (art. 1230 c.c.).

La remissione del debito consiste nella rinuncia del creditore al proprio diritto di credito. Tale rinuncia può essere fatta sia in modo espresso, mediante apposita dichiarazione del creditore, che deve essere comunicata al debitore, sia in modo tacito, ossia quando il creditore tiene un comportamento che è incompatibile con la volontà di esigere il credito. La detta rinuncia al credito da parte del creditore estingue l’obbligazione quado è portata a conoscenza del debitore, a meno che questi dichiari, entro un congruo termine, di non volerne approfittare (art. 1236 c.c.).

Ultimo modo di estinzione non satisfattoria è l’impossibilità sopravvenuta della prestazione che si verifica quando il debitore, per causa a lui non imputabile, quindi per esempio per forza maggiore, non può eseguire la prestazione (art. 1256 c.c.). È importante sottolineare, al riguardo, che la causa non dev’essere imputabile al debitore, perché, altrimenti, si avrà inadempimento da parte di costui. Deve trattarsi, inoltre, di un’impossibilità definitiva, perché, se è solo temporanea, in realtà, non estingue l’obbligazione, ma la sospende.

Torna in alto